La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) e dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai sensi dell'art. 33 DPR 445/2000.
Per i documenti che devono valere in stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri), in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille, con cui si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciato, la sua qualifica e la sottoscrizione.
Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
La legalizzazione o apostille viene effettuata dalla Prefettura territorialmente competente.
La Procura della Repubblica è competente solo per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
Per far apporre la legalizzazione o apostille ad un atto da produrre in un paese estero, è sufficiente depositare il medesimo in originale presso lo sportello URP; l'atto sarà disponibile per il ritiro, da effettuarsi sempre presso lo sportello URP, dopo 4 giorni lavorativi.