Il certificato ex. art. 335 c.p.p. consente di ricevere comunicazione circa l'iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa.
Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, che ai sensi dell’art. 329 c.p.p. sono coperte da segreto, al fine di garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza, è possibile conoscere soltanto:
Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano impedimenti a rispondere, l’attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).
Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel Certificato dei Carichi Pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza. Anche in tutti questi casi vi sarà l’attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Oltre all’indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori. Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l’Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto). Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche; in questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.
Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.) e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti. La richiesta di informazioni deve essere corredata da atto notorio attestante la qualità di erede del defunto.
A partire dal 01/01/2025, la richiesta del certificato ex Art. 335 C.P.P. va effettuata esclusivamente a mezzo Portale Deposito atti Penali (P.D.P.).