In attuazione della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori ed alla pornografia minorile, il legislatore ha esteso a diverse categorie di lavoratori e volontari l’obbligo del Certificato del Casellario Antipedofilia.
Nello specifico, con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 nel Testo Unico del Casellario è stato introdotto l’art. 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 313/2002, che stabilisce l’obbligo di richiesta del Certificato Antipedofilia per tutti i datori di lavoro, nel caso in cui la persona assunta svolga attività professionali o volontarie organizzate a contatto con dei minori.
A partire dal 1° luglio 2023, con la riforma dello sport, è entrato in vigore anche il Decreto Legislativo n.163/2022 che stabilisce l’obbligo di richiedere il Certificato Antipedofilia anche alle società sportive che operano con i minori.
Il Certificato Antipedofilia viene richiesto dal datore di lavoro e permette di verificare:
Attenzione: il Certificato del Casellario Antipedofilia va richiesto dal datore di lavoro.
Per ottenere il Certificato:
I bolli dovuti sono:
Per le richieste da parte di ONLUS o Associazioni Sportive Dilettantistiche non è dovuta l'imposta di bollo, in queti casi allegare anche la dichiarazione da cui si evince che trattasi di ONLUS o, per le A.S.D., il certificato di iscrizione al R.A.S.D. (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)
La presentazione delle domande ed il ritiro dei certificati si effettua accedendo al Casellario, prenotando un appuntamento tramite il sistema on-line disponibile al link sotto riportato.
Servizio di Prenotazione accessi al Casellario.
ATTENZIONE: il sistema rilascia, in seguito alla prenotazione, una ricevuta che dovrà essere esibita all'ingresso.