Il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.) contiene indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa: provvedimenti penali di condanna definitivi e relativi all’esecuzione penale, alla capacità della persona: interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno, relativi ai fallimenti (fino al 1 gennaio 2008), di espulsione e i ricorsi avverso questi.
A partire dal 26 ottobre 2019, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume i precedenti certificati penale e civile (previsti dagli articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
A partire dal 31 luglio 2021, con l'entrata in vigore del d.l. n.77/2021 convertito in legge n.108/2021, per il principio di trasparenza nell’ambito dei procedimenti elettorali, i rappresentati legali dei partiti o movimenti politici o persone da loro delegate possono richiedere il certificato del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell’interessato, per la pubblicazione sui propri siti web insieme al curriculum vitæ.
Per richiedere il Certificato del Casellario occorre:
La presentazione delle domande ed il ritiro dei certificati si effettua accedendo al Casellario, prenotando un appuntamento tramite il sistema on-line disponibile al link sotto riportato.
Servizio di Prenotazione accessi al Casellario.
ATTENZIONE: il sistema rilascia, in seguito alla prenotazione, una ricevuta che dovrà essere esibita all'ingresso.